1. L'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di investigazione privata rilasciata ai sensi dell'articolo 7 ha
a) vengono a mancare i requisiti previsti dalla presente legge;
b) l'istituto di vigilanza e di investigazione privata non adempie a rilevanti compiti di sicurezza ad esso spettanti;
c) emerge una violazione grave e reiterata degli obblighi connessi all'autorizzazione.