Art. 8.
(Validità e revoca dell'autorizzazione).

      1. L'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di investigazione privata rilasciata ai sensi dell'articolo 7 ha

 

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validità annuale ed è rinnovata automaticamente per un pari periodo, a condizione che non intervengano mutamenti nei presupposti dello stesso atto autorizzatorio.
      2. L'autorizzazione può essere revocata quando:

          a) vengono a mancare i requisiti previsti dalla presente legge;

          b) l'istituto di vigilanza e di investigazione privata non adempie a rilevanti compiti di sicurezza ad esso spettanti;

          c) emerge una violazione grave e reiterata degli obblighi connessi all'autorizzazione.